In foto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sottoscrive a Palazzo Chigi l’Accordo per la coesione per la Campania con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, Roma, 17 settembre 2024. Ansa

Nella conferenza stampa di inizio anno, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che il suo Governo ha portato dinanzi alla Corte costituzionale la controversa legge regionale campana, che consentirà al governatore Vincenzo De Luca (Pd), in scadenza del suo secondo mandato, di presentarsi alle prossime elezioni per un terzo incarico consecutivo. La presidente del consiglio, dal canto suo, sostiene che essendo in vigore una legge nazionale (l.165/2004) molto precisa sulla non immediata rieleggibilità dei governatori dopo l’espletamento del secondo mandato elettorale consecutivo, di ripresentarsi a nuove elezioni, non poteva non portare la legge all’esame della Corte costituzionale.

Fin qui sembrerebbe tutto chiaro. Ma dietro questa apparente chiarezza esposta dalla Meloni, si cela un sistema molto controverso, per certi aspetti incoerente e spinoso, come quello sul fatto che i governatori regionali possano candidarsi o meno anche dopo aver eseguito due mandati consecutivi.

L’introduzione di una legge per delimitare i poteri dei presidenti di regione

Fino agli anni ’90, i governatori non erano eletti a suffragio universale e diretto, ma venivano scelti dai Consigli regionali; è col regionalismo di massa (di stampo leghista) che si introdusse nella Costituzione l’elezione a suffragio universale e diretto dei governatori regionali. Per evitare rischi di avere governatori eletti a vita o di creare feudi elettorali permanenti, nel 2004, la maggioranza berlusconiana, si decise di introdurre una legge che rispettasse sì l’autonomia regionale, dando loro la possibilità di dotarsi di propri sistemi elettorali, ma che non oltrepassassero i limiti delle normative nazionali. Si stabilì quindi che le regioni, con proprie leggi, non potevano permettere ai propri governatori di ricandidarsi dopo due mandati consecutivi.

La norma interpretata, applicata e aggirata

Il presidente del Veneto Luca Zaia

Questa legge però, non pienamente attuativa, fu recepita dalle regioni a loro uso e consumo e talvolta anche fuorviandola. È il caso della Lombardia che, nel 2005, approvò la legge richiesta dallo Stato ma che applicava il computo del limite dei due mandati solo con l’entrata in vigore della legge regionale stessa: il governatore lombardo Roberto Formigoni ricoprì, infatti, la carica addirittura per quattro mandati consecutivi. Allo stesso modo, nel 2018, anche il Veneto ha permesso a Luca Zaia di candidarsi nel 2020 ad un terzo mandato. E così ha fatto recentemente la regione Piemonte. Aggiungendo De Luca, buona parte di governatori, che siano di sinistra o di destra, del Nord o del Sud, raggirano la legge. In particolar modo il governatore campano accusa il governo di incoerenza dato che il partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, nel consiglio regionale piemontese ha votato quella stessa legge che raggira la legge nazionale del 2004 e non ha impugnato quel provvedimento.

La legge del 2004 è autoapplicativa?

https://www.cortecostituzionale.it

Come andrà a finire non si sa, ma si spera che la Corte costituzionale, che verosimilmente si pronuncerà entro la fine di aprile, risolva il nodo se sia auto-applicativa o meno la legge del 2004 (come fece in passato per il limite dei due mandati dei sindaci) o reputi pienamente legittima la consuetudine delle regioni di dotarsi come meglio credono dei sistemi di incandidabilità.

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