
Dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas al sud di Israele, le bombe sganciate dagli F-16 e dai droni su Gaza, hanno ucciso 9.485 palestinesi, tra cui 3.900 bambini e 2.430 donne. L’ha comunicato il ministero della Sanità. Disperse più di 2.000 persone, tra cui bambini. In realtà si sa bene dove si trovi gran parte di quei dispersi. Sotto le macerie di migliaia di case, edifici e palazzi abbattuti dall’aviazione. Le organizzazioni umanitarie denunciano che i raid hanno preso di mira aree densamente popolate. Anche la Bbc conferma attacchi su zone residenziali, anche nel sud, analizzando dati su una serie di raid compiuti fra il 10 e il 25 ottobre in settori della Striscia suggeriti da Israele come potenziale rifugio per i civili.
«Il diritto all’autodifesa», le violazioni e i crimini di guerra

Nel discorso pubblico occidentale si insiste sul diritto di Israele all’autodifesa, riconosciuto come «diritto intrinseco» o «diritto naturale» dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ma già nel 2004 la Corte Internazionale di Giustizia ha negato che Israele possa invocare l’articolo 51 contro attacchi provenienti dal territorio occupato. Essendo Israele ritenuta potenza occupante, in quanto a Gaza esercita un’autorità di fatto sui confini terrestri, marini e aerei, controllandone l’accesso a persone, merci (compresi medicinali), acqua, fonti di energia, non si tratta di una aggressione. L’articolo 42 del Regolamento dell’Aja del 1907, recita: «Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l’autorità dell’esercito nemico». Non si menziona la presenza di truppe sul territorio, e dunque il ritiro da Gaza del 2005 non modifica lo status dell’occupante. E infatti come è tale è considerato dalle Nazioni unite, dalla Corte penale internazionale, dalla Croce Rossa. In ogni caso nemmeno il diritto alla legittima difesa potrebbe legittimare le violazioni del diritto umanitario. Dunque, la risposta di Israele deve rispettare principi di precauzione, distinzione fra combattenti e non combattenti e proporzionalità. La violazione di tali principi comporta (anche) la responsabilità individuale per crimini di guerra da parte dei singoli autori materiali. Questo vale per i bombardamenti indiscriminati come per il crimine di starvation, ossia far soffrire la fame ai civili come metodo di combattimento (articolo 54 del primo Protocollo Addizionale del 1977, Statuto della Corte Penale Internazionale art. 8(2)(b)(xxv)) mentre la potenza occupante ha l’obbligo di fornire cibo e materiale medico alla popolazione del territorio occupato (articolo 55 della quarta Convenzione di Ginevra del 1949). Sono vietate rappresaglie di guerra, quale l’interruzione dell’accesso all’acqua potabile e alle fonti di energia per tutta la popolazione civile palestinese, (articolo 51(6) del primo Protocollo Addizionale); è vietato il trasferimento forzato della popolazione civile per poter creare delle zone dove le operazioni belliche possano essere liberamente condotte (articolo 85(4)) come invece disposto dal comunicato del 13 ottobre con cui l’esercito ha ordinato «l’evacuazione di tutti i civili dalla città di Gaza per la loro sicurezza e protezione» (sic!) ingiungendo loro di spostarsi nell’area a sud di Wadi Gaza. Tuttavia, il Consiglio di sicurezza non riesce a superare il veto degli Usa neppure per chiedere il cessate il fuoco. D’altra parte è dal 1948 che Israele ignora le risoluzioni delle Nazioni unite.





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